L'Avvocato risponde Forum legale Ho paura di aver perso i miei soldi. Posso fare qualcosa?

Ho paura di aver perso i miei soldi. Posso fare qualcosa?

Roberto da Latina pone il seguente quesito:

“Ho prestato ad un amico di vecchia data, attorno al periodo di Natale dello scorso anno, la somma di €. 1.000,00 poiché stava attraversando un momento di difficoltà economica e perché non era nemmeno in grado di far fronte alle spese correnti (bollette, fare la spesa ed i regali per i figli), promettendomi che me li avrebbe restituiti per Pasqua di quest’anno.

Dato che siamo amici di lunga data, gli ho prestato quei soldi tranquillamente, sicuro che me li avrebbe restituiti nei termini pattuiti ma senza farmi rilasciare da lui alcuna dichiarazione scritta che ne attestasse il prestito (anche perché mi pareva davvero brutto farlo).

Purtroppo, però, Pasqua è passata, il coronavirus c’ha messo lo zampino, dei soldi che gli ho prestato manco l’ombra ed il mio amico (o forse dovrei dire ex) che alle mie richieste di restituzione dei soldi, prima prendeva tempo (rassicurandomi sul fatto che me li avrebbe restituiti entro i primi di maggio), ora, invece, non mi risponde nemmeno più al telefono.

Ho paura di aver perso i miei soldi. Posso fare qualcosa, oppure avrei fatto meglio a farmi firmare qualcosa che attestasse il prestito di danaro”?

 

“Gentile lettore,

il tema dei prestiti tra amici è molto più frequente e ricorrente di quel che pensa.

Molto spesso, infatti, di fronte alle richieste di aiuto economico dei nostri più cari amici e dei parenti più stretti, per motivi etici e morali, non sappiamo proprio dire di no.

Non solo glieli prestiamo, ma, come nel Suo caso, non ci facciamo nemmeno rilasciare alcuna forma di attestazione che certifichi, in primo luogo, quel passaggio di danaro ed, in secondo luogo, la causale.

Ed in effetti, in questo secondo caso – la causa, ovvero la motivazione che ci ha spinto a dare quei soldi – potrebbe esser facilmente fatta passare dall’amico “scaltro” come regalo e non prestito.

Ma procediamo per gradi.

Prima di tutto, è bene sottolineare che quello che noi in gergo chiamiamo “prestito”, tecnicamente ed in termini giuridici, si chiama mutuo.

Il mutuo, infatti, non è solo quello che si contrae in banca per l’acquisto di un immobile, ma è un vero è proprio contratto tipico (cioè disciplinato specificamente dalla legge e, cioè, dagli artt. 1813 e ss. del c.c.), in virtù del quale “una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Il contratto di mutuo, pertanto, è un contratto tipico e reale, nel senso che, ai fini del suo perfezionamento non è necessario alcun atto sacramentale o scritto, ma basta la semplice consegna delle cose, nel Suo caso, dei 1.000,00 euro dati al Suo amico, ai fini della validità.

Chiarito questo primo aspetto legato alla validità del contratto di mutuo che La riguarda, passiamo ad analizzare il secondo, ovvero quella della causa.

Dando per scontato che Lei riesca a dimostrare di aver dato dei soldi al Suo amico, questi potrebbe non solo non negarlo, e, quindi, confessare apertamente di averli ricevuti, ma, al contrario, dichiarare, per esempio davanti ad un giudice, che la causale di quella dazione di danaro non fosse dovuta ad un “prestito”, bensì ad un “regalo”.

Anche i “regali”, infatti, proprio come i “prestiti”, sono disciplinati dalla legge e, nello specifico, dagli articoli 769 e ss. c.c., che li definiscono donazioni.

In particolare, anche la donazione è un contratto tipico (cioè disciplinato specificamente dal codice civile) e reale (poiché, almeno per le donazioni di non modico valore, è sufficiente la mera consegna all’altra parte della cosa donata ai fini della conclusione del contratto stesso), regolato dall’art. 769 c.c. secondo il quale “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Pertanto, il Suo amico, ben potrebbe negare la “causa” della ricezione della somma a titolo di “prestito” e giustificarla come “regalo” da parte Sua, e, per tali motivazioni, rifiutarsi di restituirLe la somma.

Se ciò succedesse, cosa fare? Si può provare per testimoni in giudizio che trattasi di mutuo (prestito) e non di donazione (regalo)?

Al riguardo, la legge e, nello specifico, l’art. 2721 c.c., stabilisce un limite molto importante circa la prova dei contratti il cui valore superi gli €. 2,58.

In altre parole, la pressoché totalità dei contratti (dato che il valore di €. 2,58 è praticamente irrisorio) non potrebbe esser provata per testi, con la conseguenza che Lei mai potrebbe, in un processo civile, portare dei testimoni che dicano al giudice che i soldi che Lei ha dato al Suo amico gli sono stati dati a titolo di mutuo e non di donazione.

Al riguardo, tuttavia, questa ferrea disposizione che pone come limite alla prova per testimoni l’esistenza dei contratti di valore maggiore di €. 2,58 (e che deve essere contestualizzato perché il nostro codice civile è del 1942 e, per l’epoca, 5.000 lire, e, cioè, l’equivalente di €. 2,58 di oggi, era una cifra davvero ragguardevole) viene mitigata dalle tre eccezioni contemplate dall’art. 2724 c.c. secondo il quale “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

 

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

 

2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

 

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”.

 

Nel Suo caso, pertanto, ricorrerebbe l’ipotesi n. 2), ovvero, visti i rapporti di amicizia di vecchia data col Suo debitore, Lei è stato nell’ impossibilità materiale o morale di farsi attestare la ricezione della somma di €. 1.000,00 da un documento scritto, ragion per cui, il giudice, ben potrebbe ammettere la prova per testi in tal senso.

Riassumendo, se il Suo amico si rifiutasse ancora di restituirLe la somma che Lei gli ha prestato, l’unica soluzione sarebbe quella di citarlo in giudizio sperando di ottenere, nei modi testé evidenziati, un provvedimento del giudice che lo condanni a detta restituzione.

Così facendo, avrebbe in mano il provvedimento esecutivo col quale passare, successivamente, alla fase esecutiva (pignoramento).

Cordiali saluti.

 

Rubrica a cura dello Studio Legale

Avv. Luca Di Fazio – Pec avvocatodifazio@puntopec.it – avvocatodifazio@alice.it

Avvocato Leonardo Feula – Cell. 339 6921372  – pec:avvleonardofeula@puntopec.it

Via Marzabotto, 31 – 04022 – Fondi (LT) – tel,/fax 0771 537683

 
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